Era stato pensato per agevolare l’autonomia abitativa dei giovani con scadenza al 30 giugno 2022, ora il Bonus prima casa under 36 sarà prorogato fino al 31 dicembre 2022 con la Legge di bilancio.
Prima di approfondire tutte le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, anticipiamo che per quest’anno, il fondo è stato rinforzato con 242 milioni di euro, non modificandone i requisiti e i benefici.
Ecco quali sono e cosa c’è da sapere per ottenerlo.
Che cosa prevede il Bonus prima casa under 36
Nel Bonus, vengono incluse delle agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della prima casa.
Inoltre, la garanzia dello Stato copre fino all’80% per un mutuo agevolato fino a 250mila euro destinato all’acquisto della prima casa.
Infine, sostituisce la presenza di altri garanti nella firma del contratto di mutuo.
Le agevolazioni preliminari di compravendita: i costi
I costi dei contratti preliminari per la compravendita dell’immobile (oggetto di agevolazione) non saranno coperti dalle agevolazioni del bonus, fatta esclusione per gli immobili acquistati all’asta. Per la stipula del contratto definitivo di compravendita è possibile presentare istanza di rimborso per il recupero di acconti e caparra.
La misura per le compravendite soggette e non a IVA
Per le compravendite non soggette a IVA, l’agevolazione prevede un esonero dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale.
Per le compravendite soggette a IVA, oltre a non dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, la norma riconosce l’accredito di un credito di imposta della stessa somma dell’IVA corrisposta al venditore.
Il credito di imposta: come funziona
L’ammontare del credito di imposta può essere diminuito dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale considerando successioni e donazioni sugli atti e denunce presentate dopo la data di acquisizione del credito.
Può essere ugualmente diminuito dalle imposte sui redditi delle persone coinvolte nella compravendita che vengono presentate dopo la data dell’acquisto (agevolato dal bonus).
Infine, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.
L’esenzione dell’imposta sostitutiva e dell’imposta di bollo
All’interno dei benefit del bonus prima casa under 36 è necessario menzionare anche l’esenzione dell’imposta sostitutiva, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo, e dell’imposta di bollo.
I requisiti per il Bonus prima casa under 36
Per poter usufruire del Bonus prima casa under 36 è necessario:
- avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel comune in cui si trova l’immobile;
- dichiarare nell’atto di acquisto di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- dichiarare nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge;
- in caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
A chi spetta il Bonus
L’agevolazione spetta ai giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stato stipulato (in questo caso, per tutto il 2022) e che hanno un indicatore Isee non superiore ai 40.000 euro annui. Il Bonus verrà applicato a tutte le compravendite comprese nel periodo tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.
Come calcolare l’Isee
Oltre alla guida per il calcolo Isee, bisogna considerare che se per gli atti stipulati nel 2021 l’Isee era riferito ai redditi e al patrimonio del 2019, per gli atti stipulati nel 2022, l’Isee è quello del 2020.
Si potrà fare riferimento all’Isee corrente nei seguenti casi:
- sospensione, riduzione o perdita dell’attività lavorativa;
- interruzione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indenni tari;
- diminuzione superiore al 25% del reddito familiare complessivo;
- diminuzione superiore al 20% della situazione patrimoniale.
Le tipologie di immobile per il Bonus prima casa
L’immobile, che deve essere adibito a prima casa, deve appartenere alle seguenti categorie catastali non di lusso:
- A/2: abitazioni di tipo civile;
- A/3: abitazioni di tipo economico;
- A/4: abitazioni di tipo popolare;
- A/5: abitazioni di tipo ultra popolare;
- A/6: abitazioni di tipo rurale;
- A/7: abitazioni in villini;
- A/11: abitazioni e alloggi tipici dei luoghi;
- il Bonus si applica anche alle pertinenze (come i box).
Fonte: immobiliare.it